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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2017
2. Testo Coordinato09/05/2016
3. Testo Originale03/03/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.

(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Programmazione e interventi
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Princìpi
1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:
a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;
b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);
c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.
Art. 3
Finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.
2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:
a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;
b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;
c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;
d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;
e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;
f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;
g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;
h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;
i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.
Capo II
Programmazione e interventi
Art. 4

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 15 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Ambito d'intervento regionale
1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;
e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);
f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.
3 bis. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.
5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.
6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.
7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.
9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.
Art. 5

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 9 maggio 2016, n. 7)

Programmazione regionale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.
2. Il programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione , nel rispetto della normativa statale in materia.
5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.
6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.
8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:
a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.
10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.
11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.
Art. 5 bis
Partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionalea partecipare alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito “Fondazione”), istituita ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 Sito esterno(Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
2. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
5. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
7. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
8. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.
Art. 5 ter

(articolo inserito da art. 2 L.R. 27 ottobre 2022, n. 16)

Partecipazione all’Associazione Liberation Route Italia
1. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio ordinario, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto Sito esterno all'associazione senza scopo di lucro denominata "Liberation Route Italia", creata quale articolazione italiana della Associazione internazionale Liberation Route Europe, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro; 
b) che i soci ordinari dell'Associazione Liberation Route Italia siano associazioni, fondazioni, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private e qualsiasi altra persona, ad esclusione delle persone fisiche, che, ai sensi della legge italiana, abbiano personalità giuridica;
c) che all’Associazione non venga revocato dall’Associazione internazionale Liberation Route Europe il diritto di utilizzare la denominazione “Liberation Route”.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una quota di adesione non superiore a euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
5. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:
1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 7
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7(Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);
b) la legge regionale 24 maggio 1982, n. 25(Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);
c) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13(Istituzione del "Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);
d) la legge regionale 20 maggio 1994, n. 23(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Museo-Monumento al Deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);
e) la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18(Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).
2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dall'1 gennaio 2017.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 9
1.
L' articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47(Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:
a) la Regione Emilia-Romagna;
b) il Comune di Marzabotto;
c) il Comune di Grizzana;
d) il Comune di Monzuno;
e) la Città Metropolitana di Bologna.
3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.".

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