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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.

(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)

Art. 4

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 15 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Ambito d'intervento regionale
1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;
e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);
f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.
3 bis. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.
5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.
6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.
7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.
9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

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