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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.

(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)

Art. 5

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 9 maggio 2016, n. 7)

Programmazione regionale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.
2. Il programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione , nel rispetto della normativa statale in materia.
5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.
6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.
8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:
a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.
10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.
11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

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