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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 84 del 25 marzo 2016

Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.
2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali maggiormente rappresentative delle Pro Loco, o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.
3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.
4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un'unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti ed alle diverse offerte del territorio di riferimento.
5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

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