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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 84 del 25 marzo 2016

Art. 9
Composizione della Cabina di regia
1. La Cabina di regia è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;
c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;
e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);
f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;
g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;
h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
i) da un rappresentante dei GAL;
l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).
3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

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