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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Art. 5

(Modificato comma 3 da art. 8 L.R. 29 luglio 2021, n.8)

Linee guida regionali
1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.
2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano ...attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;
c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;
c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).

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