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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Titolo I
Organizzazione turistica regionale
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno;
b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;
d) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
f) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;
g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito del sistema statistico regionale;
h) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell'offerta turistica regionale;
l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;
m) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;
c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;
d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera f) del comma 1.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.
Art. 3

(prima soppressa lett. b) comma 1 da art. 18 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi aggiunto comma 2 bis da art. 7 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine articolo sostituito da art. 2, L.R. 28 luglio 2022, n. 9)

Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:
a) all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;
b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13. 
2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.
Art. 4
Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni
1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:
a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.
3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.
4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b) alle agenzie di viaggio e turismo;
c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.
5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015.
6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.
7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).

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