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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Titolo III
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 15

(modificato comma 2 da art. 52 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto ... dall' articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
Art. 16

(modificata lett. d) comma 5 da art. 26 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Norma transitoria
1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998.
2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3.
3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.
4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all' articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.
5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998:
a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), e dell'articolo 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;
b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), dell'articolo 6, e dell'articolo 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;
c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), dell'articolo 7, comma 2, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, per le attività 2016;
d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016 e 2017;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;
f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;
g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;
h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera c), dell'articolo 7, comma 2, lettera c), e dell'articolo 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017.
6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 giugno 1990 n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.
8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.
Art. 17
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)).
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni
1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo:
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20;
b) applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all'articolo 21.
3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.".
2.
Al comma 1 dell'articolo 5 le parole
", il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia,"
sono soppresse.
3.
Al comma 6 dell'articolo 5 le parole
"La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta"
, sono sostituite con le parole
"Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano".
4.
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.
2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell'Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.".
5.
Al comma 2 dell'articolo 12 le parole
"La Provincia dà"
sono sostituite con le parole
"Il Comune e le Unioni di Comuni danno".
6.
Al comma 3 dell'articolo 14 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"al Comune o all'Unione di Comuni".
7.
Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni."
8.
Al comma 2 dell'articolo 18 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"al Comune o all'Unione di Comuni".
9.
Al comma 2 dell'articolo 19 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"al Comune o all'Unione di Comuni".
10.
L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Sospensione dell'esercizio
1. Il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l' articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all'Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio Il Comune o l'Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. Il Comune o l'Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell'Unione di Comuni;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all' articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".
11.
Il comma 3 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.".
Art. 18
Norme interpretative alla legge regionale n. 7 del 2003
a) il riferimento all' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all'articolo 5 della presente legge;
b) i riferimenti all' articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all'articolo 13 della presente legge.
Art. 19
1.
Nella rubrica dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole
"e delle Province".
2.
Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole
"dirette all'ospitalità"
, sono aggiunte le parole
"nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi".
3. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
4.
Al comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole
"Le Province"
sono sostituite dalle parole
"La Regione".
5.
Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)"
sono sostituite dalle parole
"Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".
6.
Al comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei Comuni e delle Province"
sono sostituite con le parole
"degli enti locali".
7.
Al comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
8.
Nel primo periodo del comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione"
e le parole
"e i prezzi massimi applicati"
sono eliminate.
9.
Nel terzo periodo del comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
10.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alle Province"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
11.
La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita:
"d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.".
12.
Al comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province"
sono sostituite dalle parole
"entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno".
13.
Nel primo periodo del comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione";
14.
Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 le parole
"i prezzi e"
sono eliminate.
15.
Nella rubrica dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunte le parole
"o di presunta violazione degli obblighi".
16.
Il comma 1 dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.".
17. Il comma 2 dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
18.
Nella rubrica dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"disciplina dei prezzi"
sono sostituite dalle parole
"Comunicazione delle caratteristiche".
19.
Nel primo periodo del comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"Provincia territorialmente competente"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
le parole
"secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province"
sono eliminate. Le parole da
"La comunicazione è inviata..."
a fine comma sono eliminate.
20. Il comma 2 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
21.
Al comma 3 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei prezzi"
sono sostituite da
"delle caratteristiche delle strutture".
22.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"Provincia"
è sostituita con la parola
"Regione";
le parole
"dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati"
sono sostituite dalle parole
"delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate".
23. Il comma 5 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
24.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alle Province"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
25. I commi 7, 8 e 9 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.
26.
Al comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi"
sono soppresse.
27.
Dopo il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.".
28.
Al comma 4 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"la Provincia"
sono sostituite con le parole
"La Regione";
le parole
"sulla base delle indicazioni regionali"
sono eliminate.
30.
Al comma 1 dell' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "
I Comuni e le Province"
sono sostituiti con le parole
"Gli enti locali".
31.
Al comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e alla Provincia"
sono soppresse.
32.
Nella rubrica dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole
"o sulle rilevazioni statistiche".
33.
Al comma 1 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei prezzi"
sono sostituite con le parole
"delle caratteristiche della struttura".
34.
Al comma 2 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"denunciati"
è sostituita con la parola
"esposti".
35.
Al comma 4 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"Provincia"
è sostituita con la parola
"Regione"
e le parole
"o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia"
sono soppresse.
36.
Al comma 5 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"dichiarati"
è sostituita con la parola
"esposti".
37. I commi 6 e 7 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.
38.
Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole
"dichiarazione di inizio attività"
e delle parole
"dichiarazione di inizio attività (DIA)"
sono sostituite dalle parole
"Segnalazione certificata di inizio attività".
Art. 20
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

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