LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4
ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)
Art. 12 bis
(Aggiunto da art. 10 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)
Territorio turistico Bologna-Modena
1.
Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena, si dispone quanto segue:
a)
I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da un’unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;
b)
I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2.
La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previa condivisione con la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, i criteri per:
a)
la composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
b)
la composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
c)
le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all’articolo 7 della presente legge;
d)
le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad un’eventuale fase transitoria.