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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Art. 3

(prima soppressa lett. b) comma 1 da art. 18 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi aggiunto comma 2 bis da art. 7 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine articolo sostituito da art. 2, L.R. 28 luglio 2022, n. 9)

Funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
1. Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:
a) all’organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all’articolo 6;
b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 13. 
2. Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis.

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