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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 4
Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale
1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.
2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:
a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
b) accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;
c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;
d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

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