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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 maggio 2016, n. 7

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

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