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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 17
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.
2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento."

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