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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 6
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015;
b) sulla proposta di Piano ittico regionale;
c) sulla proposta di Programma ittico regionale;
d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
k) un rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.
4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.
5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:
a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva; ambientaliste.
b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
e) un rappresentante delle associazioni
6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.
7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione."

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