LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;
e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera h) possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 26, per le acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b);
c) di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'articolo 9, comma 4.
e) di esercitare l'attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta."