LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura."