LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2012
1.
L'articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibile con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
5. I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona "B" fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26."