LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Introduzione dell'articolo 5 bis nella legge regionale n. 11 del 2012
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000
1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione."