LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 7
Concessione contributi
1.
La Regione, con proprio bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 4, comma 1, anche valorizzando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche d'interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture.
2.
La Regione, con proprio bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1.