LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 2
Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti
1.
La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2.
In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla propria legislazione, attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, le associazioni iscritte al Registro di cui al comma 3, tenendo conto nel proprio provvedimento dei risultati della consultazione.
3.
È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;
b)
tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
c)
tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle norme vigenti;
d)
comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;
e)
non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;
f)
non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
g)
un adeguato numero di iscritti; al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni ed in un'ottica di inclusione più ampia possibile, la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, di cui al comma 4.
4.
Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione; ovvero, nel caso che tale pagamento sia effettuato in contanti, è necessario che esso sia confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.
5.
L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
6.
La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La nuova domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.
7.
La Regione, tramite i propri uffici, può effettuare verifiche a campione sul mantenimento dei requisiti di cui al comma 3.
8.
Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.