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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 5
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'articolo 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'articolo 12;
c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
d) d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale;
f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;
h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento amministrativo regionale non avente carattere normativo o generale è motivato in relazione alle risultanze emerse dalla consultazione.
3. Il Comitato svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.
4. Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

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