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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 7
Informazione dei consumatori
1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge, anche attraverso un'apposita sezione del proprio portale web.
2. La Regione si adopera affinché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative ed in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi.
3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del Piano di attività di cui all'articolo 11.
4. La Regione promuove le iniziative finanziate in attuazione della presente legge avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso e gestione, in particolar modo di quelli in formato digitale.

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