LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 9
Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali
1.
A protezione dei rischi per la salute dei consumatori e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.