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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 dell' 11 maggio 2017

Art. 2
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 42 del 1995, sono ridotti, per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:
a) nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;
b) 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;
c) 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;
d) 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

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