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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 dell' 11 maggio 2017

Art. 3
1.
Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente:
"Art. 13 ter
Divieto di cumulo
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.".

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