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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 dell' 11 maggio 2017

Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuità se la causa di sospensione è contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.

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