Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 152 del 31 maggio 2017

Art. 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.

Espandi Indice