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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 152 del 31 maggio 2017

Art. 15
Lotta al doping
1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.
2. Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti individuate dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 Sito esterno (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l'evento o l'attività nell'ambito del quale si è verificato l'episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.

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