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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 152 del 31 maggio 2017

Art. 18
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:
a) modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;
b) specifiche direttive di cui all'articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

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