LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 10
Dichiarazione di pubblica utilità
1.
Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d'interesse generale.
2.
L'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l'opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.