LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 12
Sanzioni
1.
Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2.
L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.