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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 16
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), nell'ambito della Missione 6 "Politiche giovanile, sport e tempo libero" - Programma 1 "Sport e Tempo Libero" del bilancio di previsione 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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