LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 18
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1.
In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:
a)
modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;
b)
specifiche direttive di cui all'articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.