LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 2
(Modificata lettera a) e aggiunta lettera k bis) da art. 9 L.R. 13 maggio 2024, n. 2)
Funzioni della Regione
1.
La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:
a)
promozione dell'avviamento alla pratica sportiva
..., in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche,
le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative;
b)
promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d'inclusione sociale, e dell'accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;
c)
promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all'abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;
d)
diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d'azzardo patologico;
e)
sostegno d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l'integrazione fra istituzioni locali, Sistema sanitario regionale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di stili di vita salutari;
f)
programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
g)
promozione, in collaborazione con i comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
h)
incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l'accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;
i)
sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;
j)
promozione, in accordo con le istituzioni competenti, d'iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;
k)
organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell'Università.
k bis)
promozione e sostegno di strategie e azioni dirette a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.
2.
La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, di seguito denominato Piano triennale dello sport, di cui all'articolo 3, comma 1.
3.
L'Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport di cui all'articolo 9, attuando, tra l'altro, i principi di cui al comma 1, lettera d).
4.
Le funzioni regionali di cui al comma 1 sono realizzate anche attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.
5.
La Regione, per la realizzazione delle campagne d'informazione di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di comuni e loro unioni, aziende sanitarie, CONI, CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.