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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 3

(aggiunto comma 4 bis. da art. 36 L.R. 30 luglio 2019 n. 13; successivamente aggiunta lettera e bis) comma 4 da art. 10 L.R. 13 maggio 2024, n.2)

Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.
2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:
a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;
b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.
3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale dello sport approvando gli interventi attuativi.
4. In particolare la Giunta individua le misure di sostegno per:
a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;
b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 1, comma 1;
d) interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;
e) progetti di attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.
e bis) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.
4 bis. Nell'ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.
5. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi, ricerche e attività di divulgazione.

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