LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 6
Monitoraggio e ricerca
1.
La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'
articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:
a)
gli enti locali;
b)
il CONI ed il CIP;
c)
gli enti di promozione sportiva;
d)
altri enti pubblici e privati.
2.
Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati possono essere inseriti nel Programma statistico nazionale e sono inseriti nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull'efficacia degli interventi di promozione dell'attività motoria e sportiva e sull'adeguatezza dei relativi interventi pubblici.
3.
I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.
4.
La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.