LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 31 marzo 2025, n. 2
Art. 7
Formazione
1.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:
a)
sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;
b)
incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità.
2.
Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b) la Regione promuove, in accordo con i soggetti competenti, anche la formazione degli operatori all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).