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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l'attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.
3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione:
a) promuove l'attività degli enti locali e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
b) favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
d) promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva;
e) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche anche avvalendosi delle proprie società in house;
g) promuove, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna;
h) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.
5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.
6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

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