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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato14/06/2024
2. Testo Coordinato13/05/2024
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/03/2025

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Art. 10
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d'interesse generale.
2. L'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l'opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.