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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/05/2024
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.

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