Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 14
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3;
b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;
c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;
d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Espandi Indice