Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 13/05/2024 | |
2. | ![]() | 30/07/2019 | |
3. | ![]() | 31/05/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 15
Lotta al doping
1.
La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.
2.
Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti individuate dalla
legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l'evento o l'attività nell'ambito del quale si è verificato l'episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.
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