Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 31/05/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:
a) modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;
b) specifiche direttive di cui all'articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.