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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/05/2024
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 5

(sostituite lettere c) e d) comma 2 da art. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Contributi regionali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
c) i criteri per l'attribuzione dei contributi;
d) la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.
2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 Sito esterno e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all' articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d)  le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.
3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.
4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.
5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

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