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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 5
Contributi regionali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
c) i criteri per l'attribuzione dei contributi;
d) la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.
2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.
3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.
4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.
5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

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