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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale31/05/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 9
Conferenza sullo sport
1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.
2. Sono membri della Conferenza:
a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante designato dal CONI regionale;
d) un rappresentante designato dal CIP regionale;
e) due rappresentanti designati dagli enti di enti di promozione sportiva;
f) un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione - università, istituita ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
g) un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale.
3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.
4. Possono essere invitati, altresì, altri soggetti a fronte di ulteriori esigenze di approfondimento.

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