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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 01 giugno 2017, n. 9

FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA'. ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN MATERIA SANITARIA

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Monitoraggio
1. Decorsi 18 mesi dalla costituzione dell'Azienda USL di Reggio Emilia, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione intermedia sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.
2. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione finale sull'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.
Art. 9
Abrogazioni
1. L'articolo 14 (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario) della legge regionale n. 4 del 2008 è abrogato.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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