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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilità volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione.
2. Per "ciclabilità" si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi così come definiti dall' articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada).
3. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalità concorrono altresì gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilità di cui all'articolo 11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilità prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 6 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.
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