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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 11
Tavolo regionale per la ciclabilità
1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2. La Regione, mediante il Tavolo:
a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, con le rappresentanze imprenditoriali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 e ne favorisce il loro raccordo;
b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di presidente del Tavolo sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, cinque rappresentanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti diversamente abili. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
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