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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 12
Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni
1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:
a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 4;
b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.
2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.
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