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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 13
Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità
1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.
2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.
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